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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento   Data : 16/04/2018
Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall'art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.4.2018 relativa alla causa C-8/17.
Attraverso il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l'importo dell'IVA da pagare (art. 226 punto 10), il legislatore ha correlato il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta dal cessionario/committente con il possesso di una fattura che esponga l'IVA a suo carico.
Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l'aliquota e non l'abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell'IVA nel "quantum" relativo.
Ad avviso della Corte UE, il dies a quo di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione non può che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell'esercizio di tale diritto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "I termini per la detrazione IVA “ripartono” dalla rettifica" - Bilancini - La Grutta - Corte di giustizia 12.4.2018 n. C-8/17 - Corte di giustizia 21.3.2018 n. C-533/16 - Conclusioni Avvocato generale 30.11.2017 n. C-8/17 - Conclusioni Avvocato generale 26.10.2017 n. C-533/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego