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23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
06/08/2015 Essendo quasi finita la campagna sul 730 Precompilato 2015 il Precompilato 2016 ci riserva ulteriori novità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
14/12/2018 Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
05/02/2019 Esterometro entro il 28 febbraio 2019 S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
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02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego

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Titolo: Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento   Data : 16/04/2018
Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall'art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.4.2018 relativa alla causa C-8/17.
Attraverso il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l'importo dell'IVA da pagare (art. 226 punto 10), il legislatore ha correlato il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta dal cessionario/committente con il possesso di una fattura che esponga l'IVA a suo carico.
Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l'aliquota e non l'abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell'IVA nel "quantum" relativo.
Ad avviso della Corte UE, il dies a quo di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione non può che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell'esercizio di tale diritto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "I termini per la detrazione IVA “ripartono” dalla rettifica" - Bilancini - La Grutta - Corte di giustizia 12.4.2018 n. C-8/17 - Corte di giustizia 21.3.2018 n. C-533/16 - Conclusioni Avvocato generale 30.11.2017 n. C-8/17 - Conclusioni Avvocato generale 26.10.2017 n. C-533/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego