Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2018 I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
20/05/2016 I CAF sono sempre soggetti al pagamento di sanzioni ed imposte S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
04/02/2016 I comodati verbali si possono registrare sino al 1° marzo 2016 S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
03/09/2014 I contratti di locazione news S.M.Perego

Records 801 to 810 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento   Data : 16/04/2018
Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall'art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.4.2018 relativa alla causa C-8/17.
Attraverso il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l'importo dell'IVA da pagare (art. 226 punto 10), il legislatore ha correlato il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta dal cessionario/committente con il possesso di una fattura che esponga l'IVA a suo carico.
Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l'aliquota e non l'abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell'IVA nel "quantum" relativo.
Ad avviso della Corte UE, il dies a quo di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione non può che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell'esercizio di tale diritto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "I termini per la detrazione IVA “ripartono” dalla rettifica" - Bilancini - La Grutta - Corte di giustizia 12.4.2018 n. C-8/17 - Corte di giustizia 21.3.2018 n. C-533/16 - Conclusioni Avvocato generale 30.11.2017 n. C-8/17 - Conclusioni Avvocato generale 26.10.2017 n. C-533/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego