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22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento   Data : 16/04/2018
Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento
Il diritto alla detrazione della maggior IVA richiesta dal cedente o prestatore in ragione di eventuali accertamenti subiti decorre dalla data di emissione dei documenti di rettifica e non da quella in cui sono state emesse le fatture originarie. Il principio, già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento in forza di quanto disposto dall'art. 60 del DPR 633/72, è stato affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.4.2018 relativa alla causa C-8/17.
Attraverso il combinato disposto degli artt. 178 e 226, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, secondo cui, al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione è necessario il possesso della fattura (art. 178), nella quale sia indicato l'importo dell'IVA da pagare (art. 226 punto 10), il legislatore ha correlato il diritto alla detrazione dell'IVA dovuta dal cessionario/committente con il possesso di una fattura che esponga l'IVA a suo carico.
Fintanto che il cedente/prestatore non abbia incluso nel prezzo l'aliquota e non l'abbia traslata sul destinatario attraverso la controprestazione, questi non sarà gravato dell'IVA nel "quantum" relativo.
Ad avviso della Corte UE, il dies a quo di decorrenza dell'esercizio del diritto alla detrazione non può che coincidere con la data di emissione della nota rettificativa, documento il cui possesso è ritenuto indispensabile ai fini dell'esercizio di tale diritto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.4.2018 - "I termini per la detrazione IVA “ripartono” dalla rettifica" - Bilancini - La Grutta - Corte di giustizia 12.4.2018 n. C-8/17 - Corte di giustizia 21.3.2018 n. C-533/16 - Conclusioni Avvocato generale 30.11.2017 n. C-8/17 - Conclusioni Avvocato generale 26.10.2017 n. C-533/16
Sezione:   Autore : S.M.Perego