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08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
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Titolo: Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione   Data : 16/04/2018
Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione
A seguito di una riunione tenutasi il 12.4.2018 presso il MISE, sono stati individuati alcuni punti con riferimento alla stipula di contratti di locazione a canone concordato dopo il DM 16.1.2017.
Si ricorda, infatti, che, con la nota 1380/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva posto in evidenza la necessità che, in assenza di assistenza delle associazioni, la conformità del canone agli accordi venisse asseverata.
Tra i punti salienti emersi nella riunione di ieri, si segnalano:
- la difficoltà nell'individuare, per i contratti registrati telematicamente, la differente tipologia tra quelli assistiti e la presenza della scheda di attestazione per quelli non assistiti;
- la necessità di consegnare ai Caf, unitamente al contratto, anche l'asseverazione ai fini della corretta imputazione della cedolare secca ridotta al 10%;
- l'obbligo di contestualità dell'asseverazione alla registrazione del contratto, per evitare l'applicazione dell'imposta di bollo e la necessità che l'attestazione di conformità, per i contratti non assistiti, avvenga prima della registrazione.
Il Ministero ha inoltre ribadito l'obbligatorietà dell'asseverazione per poter godere dei benefici fiscali.
Inoltre, in materia di contratti di locazione a canone concordato, il DM 16.1.2017 ha previsto la possibilità per le parti del contratto di farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ai fini dell'individuazione del canone da applicarsi. Tale adempimento può essere sostituito da un'attestazione delle organizzazioni suddette che attestino la corrispondenza del contenuto del contratto alla convenzione tra esse stipulata. Solo in presenza di uno dei requisiti suddetti sarà possibile ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
A riguardo, la Direzione Centrale del Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attestazione non occorre per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del DM 16.1.2017 e neppure per quelli stipulati successivamente, nei Comuni in cui non siano ancora presenti gli Accordi territoriali previsti dal DM.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Infrastrutture e Trasporti 6.2.2018 n. 1380 - Interpello DRE Toscana 4.12.2017 n. 954-119/2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2018 - "Attestazione obbligatoria per contratti concordati in base ai nuovi accordi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego