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22/10/2015 Estesi al lavoro autonomo gli interessi di mora S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
23/10/2015 Il 730 alla rettifica entro il 10 novembre 2015 S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
26/10/2015 Anche nel 2016 al 27% l’INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione   Data : 16/04/2018
Nessuna cedolare secca al 10% in assenza di asseverazione
A seguito di una riunione tenutasi il 12.4.2018 presso il MISE, sono stati individuati alcuni punti con riferimento alla stipula di contratti di locazione a canone concordato dopo il DM 16.1.2017.
Si ricorda, infatti, che, con la nota 1380/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva posto in evidenza la necessità che, in assenza di assistenza delle associazioni, la conformità del canone agli accordi venisse asseverata.
Tra i punti salienti emersi nella riunione di ieri, si segnalano:
- la difficoltà nell'individuare, per i contratti registrati telematicamente, la differente tipologia tra quelli assistiti e la presenza della scheda di attestazione per quelli non assistiti;
- la necessità di consegnare ai Caf, unitamente al contratto, anche l'asseverazione ai fini della corretta imputazione della cedolare secca ridotta al 10%;
- l'obbligo di contestualità dell'asseverazione alla registrazione del contratto, per evitare l'applicazione dell'imposta di bollo e la necessità che l'attestazione di conformità, per i contratti non assistiti, avvenga prima della registrazione.
Il Ministero ha inoltre ribadito l'obbligatorietà dell'asseverazione per poter godere dei benefici fiscali.
Inoltre, in materia di contratti di locazione a canone concordato, il DM 16.1.2017 ha previsto la possibilità per le parti del contratto di farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ai fini dell'individuazione del canone da applicarsi. Tale adempimento può essere sostituito da un'attestazione delle organizzazioni suddette che attestino la corrispondenza del contenuto del contratto alla convenzione tra esse stipulata. Solo in presenza di uno dei requisiti suddetti sarà possibile ottenere il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
A riguardo, la Direzione Centrale del Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'attestazione non occorre per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del DM 16.1.2017 e neppure per quelli stipulati successivamente, nei Comuni in cui non siano ancora presenti gli Accordi territoriali previsti dal DM.
Fonte: Notiziario Eutekne - Interpello Min. Infrastrutture e Trasporti 6.2.2018 n. 1380 - Interpello DRE Toscana 4.12.2017 n. 954-119/2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.4.2018 - "Attestazione obbligatoria per contratti concordati in base ai nuovi accordi" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego