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Data Titolo Sezione Autore
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse   Data : 18/04/2018
Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse
Con la sentenza 17.1.2018 n. 975, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento di beni nel trust liberale non configura un trasferimento a titolo oneroso.
Di conseguenza, non si applicano al trust liberale le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che invece presuppongono un trasferimento non temporaneo e oneroso.
La decisione in commento si riferisce ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 262/2006, che ha (re)istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Peraltro, l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza più recente esclude l’imponibilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione anche per casi successivi all’entrata in vigore del DL 262/2006, almeno fino al momento del trasferimento dei beni dal trust al beneficiario (Cass. 21614/2016).
Vi sono, tuttavia, altre pronunce (Cass. 3735/2015) che ritengono integrato il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 dal solo "vincolo di destinazione".
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 975 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2018 - "L’attribuzione di beni in trust non configura trasferimento oneroso" - Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego