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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse   Data : 18/04/2018
Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse
Con la sentenza 17.1.2018 n. 975, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento di beni nel trust liberale non configura un trasferimento a titolo oneroso.
Di conseguenza, non si applicano al trust liberale le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che invece presuppongono un trasferimento non temporaneo e oneroso.
La decisione in commento si riferisce ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 262/2006, che ha (re)istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Peraltro, l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza più recente esclude l’imponibilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione anche per casi successivi all’entrata in vigore del DL 262/2006, almeno fino al momento del trasferimento dei beni dal trust al beneficiario (Cass. 21614/2016).
Vi sono, tuttavia, altre pronunce (Cass. 3735/2015) che ritengono integrato il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 dal solo "vincolo di destinazione".
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 975 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2018 - "L’attribuzione di beni in trust non configura trasferimento oneroso" - Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego