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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse   Data : 18/04/2018
Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse
Con la sentenza 17.1.2018 n. 975, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento di beni nel trust liberale non configura un trasferimento a titolo oneroso.
Di conseguenza, non si applicano al trust liberale le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che invece presuppongono un trasferimento non temporaneo e oneroso.
La decisione in commento si riferisce ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 262/2006, che ha (re)istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Peraltro, l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza più recente esclude l’imponibilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione anche per casi successivi all’entrata in vigore del DL 262/2006, almeno fino al momento del trasferimento dei beni dal trust al beneficiario (Cass. 21614/2016).
Vi sono, tuttavia, altre pronunce (Cass. 3735/2015) che ritengono integrato il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 dal solo "vincolo di destinazione".
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 975 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2018 - "L’attribuzione di beni in trust non configura trasferimento oneroso" - Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego