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04/07/2016 Dall’1.1.2016 nuova deduzione al 65% per le unità abitative S.M.Perego
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04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
05/07/2016 Il Senato esenta dai tributi gli immobili posseduti dalla Santa Sede S.M.Perego
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04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse   Data : 18/04/2018
Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse
Con la sentenza 17.1.2018 n. 975, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento di beni nel trust liberale non configura un trasferimento a titolo oneroso.
Di conseguenza, non si applicano al trust liberale le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che invece presuppongono un trasferimento non temporaneo e oneroso.
La decisione in commento si riferisce ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 262/2006, che ha (re)istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Peraltro, l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza più recente esclude l’imponibilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione anche per casi successivi all’entrata in vigore del DL 262/2006, almeno fino al momento del trasferimento dei beni dal trust al beneficiario (Cass. 21614/2016).
Vi sono, tuttavia, altre pronunce (Cass. 3735/2015) che ritengono integrato il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 dal solo "vincolo di destinazione".
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 975 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2018 - "L’attribuzione di beni in trust non configura trasferimento oneroso" - Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego