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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse   Data : 18/04/2018
Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse
Con la sentenza 17.1.2018 n. 975, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento di beni nel trust liberale non configura un trasferimento a titolo oneroso.
Di conseguenza, non si applicano al trust liberale le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che invece presuppongono un trasferimento non temporaneo e oneroso.
La decisione in commento si riferisce ad un caso anteriore all’entrata in vigore del DL 262/2006, che ha (re)istituito l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
Peraltro, l’orientamento espresso da parte della giurisprudenza più recente esclude l’imponibilità dell’atto di costituzione del vincolo di destinazione anche per casi successivi all’entrata in vigore del DL 262/2006, almeno fino al momento del trasferimento dei beni dal trust al beneficiario (Cass. 21614/2016).
Vi sono, tuttavia, altre pronunce (Cass. 3735/2015) che ritengono integrato il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 co. 47 del DL 262/2006 dal solo "vincolo di destinazione".
Fonte: Cass. 17.1.2018 n. 975 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.4.2018 - "L’attribuzione di beni in trust non configura trasferimento oneroso" - Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego