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14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
27/12/2016 Alberghi e ristoranti stagionali – Nessuna agevolazione su TARSU e TARI S.M.Perego
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19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
16/10/2015 Alcune novità nella legge di stabilità S.M.Perego
02/02/2016 Alcune novità sulla rendita catastale dei macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false   Data : 18/04/2018
Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2018 n. 17126, ha ribadito che integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi detrae false spese mediche nel Modello 730 (Cass. 16.5.2012 n. 18788).
Infatti, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in questione i documenti che, ai fini fiscali, hanno valore probatorio analogo alle fatture. Sono quindi da prendere in considerazione, tra gli altri, anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Nel caso di specie, in particolare, ad un gruppo di persone era contestata l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, in quanto alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione IRPEF del 19% che per metà veniva corrisposta dai singoli contribuenti agli organizzatori.
Inoltre, in merito alle spese sanitarie che non state rimborsate, l'importo da indicare nel modello REDDITI PF o nel 730 che può beneficiare dell'agevolazione è la sola parte delle spese non rimborsata. Occorre considerare che nel caso in cui il rimborso avvenga in anni successivi, la detrazione o la deduzione rimarrà valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato. In alcuni casi ed in presenza di aliquota IRPEF elevata si ritiene più opportuno portare in detrazione o deduzione solo la parte di spesa che si è certi che non sarà rimborsata in quanto a fronte di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta la tassazione sconta un’aliquota sicuramente maggiore.
Fonte: Cass. pen. 17.4.2018 n. 17126 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego