Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
01/12/2015 Rioccupazione dei dipendenti - circ. INPS S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
01/12/2015 Assunzione di lavoratori detenuti - Istituito il codice tributo S.M.Perego
30/11/2015 Il Trust è chiamato al pagamento dell’IMU S.M.Perego
02/12/2015 Compilazione RED 2015 – l’INPS fornisce nuove istruzioni S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego

Records 231 to 240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false   Data : 18/04/2018
Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2018 n. 17126, ha ribadito che integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi detrae false spese mediche nel Modello 730 (Cass. 16.5.2012 n. 18788).
Infatti, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in questione i documenti che, ai fini fiscali, hanno valore probatorio analogo alle fatture. Sono quindi da prendere in considerazione, tra gli altri, anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Nel caso di specie, in particolare, ad un gruppo di persone era contestata l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, in quanto alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione IRPEF del 19% che per metà veniva corrisposta dai singoli contribuenti agli organizzatori.
Inoltre, in merito alle spese sanitarie che non state rimborsate, l'importo da indicare nel modello REDDITI PF o nel 730 che può beneficiare dell'agevolazione è la sola parte delle spese non rimborsata. Occorre considerare che nel caso in cui il rimborso avvenga in anni successivi, la detrazione o la deduzione rimarrà valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato. In alcuni casi ed in presenza di aliquota IRPEF elevata si ritiene più opportuno portare in detrazione o deduzione solo la parte di spesa che si è certi che non sarà rimborsata in quanto a fronte di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta la tassazione sconta un’aliquota sicuramente maggiore.
Fonte: Cass. pen. 17.4.2018 n. 17126 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego