Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
08/04/2015 Modelli ISEE aggiornati dall'INPS news S.M.Perego
08/04/2015 Nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria news S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
17/01/2014 Saldo MINI-IMU alcune risposte news S.M.Perego
22/12/2014 Saldo IVA a credito - limiti alla compensazione news S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
05/09/2014 Pagamento F24 in forma telematica - Compensazioni e versamenti con il mod. F24 - Nuove regole applicabili dall'1.10.2014 news S.M.Perego

Records 2331 to 2340 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false   Data : 18/04/2018
Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2018 n. 17126, ha ribadito che integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi detrae false spese mediche nel Modello 730 (Cass. 16.5.2012 n. 18788).
Infatti, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in questione i documenti che, ai fini fiscali, hanno valore probatorio analogo alle fatture. Sono quindi da prendere in considerazione, tra gli altri, anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Nel caso di specie, in particolare, ad un gruppo di persone era contestata l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, in quanto alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione IRPEF del 19% che per metà veniva corrisposta dai singoli contribuenti agli organizzatori.
Inoltre, in merito alle spese sanitarie che non state rimborsate, l'importo da indicare nel modello REDDITI PF o nel 730 che può beneficiare dell'agevolazione è la sola parte delle spese non rimborsata. Occorre considerare che nel caso in cui il rimborso avvenga in anni successivi, la detrazione o la deduzione rimarrà valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato. In alcuni casi ed in presenza di aliquota IRPEF elevata si ritiene più opportuno portare in detrazione o deduzione solo la parte di spesa che si è certi che non sarà rimborsata in quanto a fronte di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta la tassazione sconta un’aliquota sicuramente maggiore.
Fonte: Cass. pen. 17.4.2018 n. 17126 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego