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01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
01/07/2016 Disponibili le specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi da distributori automatici S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
04/07/2016 Iscrizione all’AIRE sono in assenza di legami personali S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
04/07/2016 L'interpello disapplicativo resta l’unico interpello obbligatorio S.M.Perego

Records 281 to 290 of 2397
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Titolo: Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false   Data : 18/04/2018
Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2018 n. 17126, ha ribadito che integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi detrae false spese mediche nel Modello 730 (Cass. 16.5.2012 n. 18788).
Infatti, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in questione i documenti che, ai fini fiscali, hanno valore probatorio analogo alle fatture. Sono quindi da prendere in considerazione, tra gli altri, anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Nel caso di specie, in particolare, ad un gruppo di persone era contestata l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, in quanto alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione IRPEF del 19% che per metà veniva corrisposta dai singoli contribuenti agli organizzatori.
Inoltre, in merito alle spese sanitarie che non state rimborsate, l'importo da indicare nel modello REDDITI PF o nel 730 che può beneficiare dell'agevolazione è la sola parte delle spese non rimborsata. Occorre considerare che nel caso in cui il rimborso avvenga in anni successivi, la detrazione o la deduzione rimarrà valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato. In alcuni casi ed in presenza di aliquota IRPEF elevata si ritiene più opportuno portare in detrazione o deduzione solo la parte di spesa che si è certi che non sarà rimborsata in quanto a fronte di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta la tassazione sconta un’aliquota sicuramente maggiore.
Fonte: Cass. pen. 17.4.2018 n. 17126 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego