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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
30/04/2010 Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta news S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego

Records 521 to 530 of 2397
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Titolo: Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false   Data : 18/04/2018
Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false
La Corte di Cassazione, nella sentenza 17.4.2018 n. 17126, ha ribadito che integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi detrae false spese mediche nel Modello 730 (Cass. 16.5.2012 n. 18788).
Infatti, sono rilevanti ai fini dell’integrazione del reato in questione i documenti che, ai fini fiscali, hanno valore probatorio analogo alle fatture. Sono quindi da prendere in considerazione, tra gli altri, anche le ricevute fiscali e simili, oltre che le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui o le schede carburante.
Nel caso di specie, in particolare, ad un gruppo di persone era contestata l’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, in quanto alcuni di loro redigevano fatture sanitarie false che venivano utilizzate nelle dichiarazioni di contribuenti. Le dichiarazioni così presentate contenevano spese sanitarie mai sostenute sulle quali beneficiavano di una detrazione IRPEF del 19% che per metà veniva corrisposta dai singoli contribuenti agli organizzatori.
Inoltre, in merito alle spese sanitarie che non state rimborsate, l'importo da indicare nel modello REDDITI PF o nel 730 che può beneficiare dell'agevolazione è la sola parte delle spese non rimborsata. Occorre considerare che nel caso in cui il rimborso avvenga in anni successivi, la detrazione o la deduzione rimarrà valida ma il rimborso sarà assoggettato a tassazione separata nell'anno in cui è erogato. In alcuni casi ed in presenza di aliquota IRPEF elevata si ritiene più opportuno portare in detrazione o deduzione solo la parte di spesa che si è certi che non sarà rimborsata in quanto a fronte di una detrazione del 19% sulla spesa sostenuta la tassazione sconta un’aliquota sicuramente maggiore.
Fonte: Cass. pen. 17.4.2018 n. 17126 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego