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29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
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29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
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Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza   Data : 19/04/2018
La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza
Nell'ordinanza 17.4.2018 n. 9433, la Corte di Cassazione ha ribadito (Cass. 2527/2014) che, nel caso di acquisto di un immobile situato in un Comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, l'agevolazione prima casa può trovare applicazione a condizione che il contribuente trasferisca la propria residenza del Comune di acquisto entro 18 mesi dall'atto di acquisto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia in corso di costruzione.
Infatti, solo il configurarsi di una causa di forza maggiore può evitare la decadenza nel caso di specie, ma l'acquisto di un immobile in costruzione non è compatibile con la forza maggiore, atteso che l'esigenza di lavori di ristrutturazione è certamente nota a chi acquisti l'immobile in corso di costruzione e non soddisfa, quindi, il requisito dell'imprevedibilità e inevitabilità.
La giurisprudenza di merito, invece, è propensa a ritenere che il termine di 18 mesi decorra dal momento dell'abitabilità dell'immobile (C.T. Reg. Milano 4.1.2016 n. 12/66/16 e C.T. Prov. Treviso 11.3.2010 n. 26/3/10).
Fonte: Cass. 17.4.2018 n. 9433 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 19.4.2018, p. 24 - "Prima casa, parte dal rogito il calcolo del cambio residenza" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego