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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza   Data : 20/04/2018
Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza
L'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevede che, in caso di applicazione dell'IVA "in misura superiore a quella effettiva", erroneamente assolta dal cedente o prestatore:
- resta fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente;
- il cessionario o committente è sanzionato in misura fissa (da 250,00 euro a 10.000,00 euro).
Sull'argomento si è espressa la circ. Guardia di Finanza 13.4.2018 n. 114153, affermando che:
- la disciplina sopra descritta si applica anche nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia effettuato, per errore, un'operazione in regime di imponibilità IVA in luogo del regime di esenzione;
- per l'erronea fatturazione con IVA di operazioni soggette a reverse charge è prevista una norma sanzionatoria specifica (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- la nozione di "assolvimento dell'imposta" da parte del cedente o prestatore deve essere individuata nella annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse con conseguente computo nella relativa liquidazione periodica.
La circ. affronta anche ulteriori argomenti tra qui l’introduzione della FE sulla distribuzione dei carburanti dall’1.7.2018.
Fonte: Circolare Guardia di Finanza 13.4.2018 prot. n. 114153 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2018 - "Operazioni imponibili anziché esenti con detrazione IVA per il cessionario" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego