Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
22/06/2017 Quale data rileva ai fini degli incassi il pagamento con assegno bancario? S.M.Perego
22/06/2017 La maggiorazione del diritto camerale può avere date diverse S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza   Data : 20/04/2018
Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza
L'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevede che, in caso di applicazione dell'IVA "in misura superiore a quella effettiva", erroneamente assolta dal cedente o prestatore:
- resta fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente;
- il cessionario o committente è sanzionato in misura fissa (da 250,00 euro a 10.000,00 euro).
Sull'argomento si è espressa la circ. Guardia di Finanza 13.4.2018 n. 114153, affermando che:
- la disciplina sopra descritta si applica anche nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia effettuato, per errore, un'operazione in regime di imponibilità IVA in luogo del regime di esenzione;
- per l'erronea fatturazione con IVA di operazioni soggette a reverse charge è prevista una norma sanzionatoria specifica (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- la nozione di "assolvimento dell'imposta" da parte del cedente o prestatore deve essere individuata nella annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse con conseguente computo nella relativa liquidazione periodica.
La circ. affronta anche ulteriori argomenti tra qui l’introduzione della FE sulla distribuzione dei carburanti dall’1.7.2018.
Fonte: Circolare Guardia di Finanza 13.4.2018 prot. n. 114153 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2018 - "Operazioni imponibili anziché esenti con detrazione IVA per il cessionario" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego