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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza   Data : 20/04/2018
Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza
L'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevede che, in caso di applicazione dell'IVA "in misura superiore a quella effettiva", erroneamente assolta dal cedente o prestatore:
- resta fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente;
- il cessionario o committente è sanzionato in misura fissa (da 250,00 euro a 10.000,00 euro).
Sull'argomento si è espressa la circ. Guardia di Finanza 13.4.2018 n. 114153, affermando che:
- la disciplina sopra descritta si applica anche nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia effettuato, per errore, un'operazione in regime di imponibilità IVA in luogo del regime di esenzione;
- per l'erronea fatturazione con IVA di operazioni soggette a reverse charge è prevista una norma sanzionatoria specifica (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- la nozione di "assolvimento dell'imposta" da parte del cedente o prestatore deve essere individuata nella annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse con conseguente computo nella relativa liquidazione periodica.
La circ. affronta anche ulteriori argomenti tra qui l’introduzione della FE sulla distribuzione dei carburanti dall’1.7.2018.
Fonte: Circolare Guardia di Finanza 13.4.2018 prot. n. 114153 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2018 - "Operazioni imponibili anziché esenti con detrazione IVA per il cessionario" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego