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09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza   Data : 20/04/2018
Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza
L'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevede che, in caso di applicazione dell'IVA "in misura superiore a quella effettiva", erroneamente assolta dal cedente o prestatore:
- resta fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente;
- il cessionario o committente è sanzionato in misura fissa (da 250,00 euro a 10.000,00 euro).
Sull'argomento si è espressa la circ. Guardia di Finanza 13.4.2018 n. 114153, affermando che:
- la disciplina sopra descritta si applica anche nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia effettuato, per errore, un'operazione in regime di imponibilità IVA in luogo del regime di esenzione;
- per l'erronea fatturazione con IVA di operazioni soggette a reverse charge è prevista una norma sanzionatoria specifica (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- la nozione di "assolvimento dell'imposta" da parte del cedente o prestatore deve essere individuata nella annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse con conseguente computo nella relativa liquidazione periodica.
La circ. affronta anche ulteriori argomenti tra qui l’introduzione della FE sulla distribuzione dei carburanti dall’1.7.2018.
Fonte: Circolare Guardia di Finanza 13.4.2018 prot. n. 114153 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2018 - "Operazioni imponibili anziché esenti con detrazione IVA per il cessionario" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego