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13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
13/04/2015 Perizia di stima valida anche ai fini ICI/IMU/TASI S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
14/04/2015 730 Precompilato con accettazione news S.M.Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego
15/04/2015 Bilancio - Scorporo dei terreni su cui insistono i fabbrcati news S.M.Perego
15/04/2015 L'imposta di bollo assolta in modo virtuale news S.M.Perego
21/04/2015 dubbi applicativi sul Reverse Charge news S.M.Perego
21/04/2015 Alcune novità sullo Split payment news S.M.Perego
24/12/2014 Ravvedimento operoso Novita legge di stabilità 2015 news S.M.Perego

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Titolo: Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza   Data : 20/04/2018
Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza
L'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97, modificato dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), prevede che, in caso di applicazione dell'IVA "in misura superiore a quella effettiva", erroneamente assolta dal cedente o prestatore:
- resta fermo il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente;
- il cessionario o committente è sanzionato in misura fissa (da 250,00 euro a 10.000,00 euro).
Sull'argomento si è espressa la circ. Guardia di Finanza 13.4.2018 n. 114153, affermando che:
- la disciplina sopra descritta si applica anche nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore abbia effettuato, per errore, un'operazione in regime di imponibilità IVA in luogo del regime di esenzione;
- per l'erronea fatturazione con IVA di operazioni soggette a reverse charge è prevista una norma sanzionatoria specifica (art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- la nozione di "assolvimento dell'imposta" da parte del cedente o prestatore deve essere individuata nella annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse con conseguente computo nella relativa liquidazione periodica.
La circ. affronta anche ulteriori argomenti tra qui l’introduzione della FE sulla distribuzione dei carburanti dall’1.7.2018.
Fonte: Circolare Guardia di Finanza 13.4.2018 prot. n. 114153 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2018 - "Operazioni imponibili anziché esenti con detrazione IVA per il cessionario" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego