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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate   Data : 27/04/2018
Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate
Nella ris. 20.4.2018 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 e dall’art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
L’allegazione dell’attestazione al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna per applicare l’agevolazione della riduzione della base imponibile dell’imposta di registro.
In tal caso, comunque, sull’attestazione non è dovuta imposta di registro.
Per il rilascio dell’attestazione non è dovuta imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Cedolare al 10% sui contratti concordati solo con attestazione" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego