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26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
27/06/2017 Le nuove regole sul bilancio nella circolare Assonime n. 14_2017 S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate   Data : 27/04/2018
Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate
Nella ris. 20.4.2018 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 e dall’art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
L’allegazione dell’attestazione al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna per applicare l’agevolazione della riduzione della base imponibile dell’imposta di registro.
In tal caso, comunque, sull’attestazione non è dovuta imposta di registro.
Per il rilascio dell’attestazione non è dovuta imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Cedolare al 10% sui contratti concordati solo con attestazione" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego