Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Autoliquidazione INAIL 2018/2019 - Rinvio dei termini S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego

Records 2311 to 2320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate   Data : 27/04/2018
Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate
Nella ris. 20.4.2018 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 e dall’art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
L’allegazione dell’attestazione al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna per applicare l’agevolazione della riduzione della base imponibile dell’imposta di registro.
In tal caso, comunque, sull’attestazione non è dovuta imposta di registro.
Per il rilascio dell’attestazione non è dovuta imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Cedolare al 10% sui contratti concordati solo con attestazione" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego