Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 In attesa di pubblicazione le modalità di richiesta del credito d’imposta per il ricorso all’arbitrato S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
22/10/2015 Si applica sempre il “Favor rei” al diritto penale tributario S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate   Data : 27/04/2018
Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate
Nella ris. 20.4.2018 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore (in data 30.3.2017) del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato (aliquota del 10% della cedolare secca, base imponibile IRPEF ridotta del 30% e base imponibile imposta di registro al 70%, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 e dall’art. 8 co. 1 della L. 431/98), è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
L’allegazione dell’attestazione al contratto, in sede di registrazione, pur non richiesta da alcuna norma di legge, è opportuna per applicare l’agevolazione della riduzione della base imponibile dell’imposta di registro.
In tal caso, comunque, sull’attestazione non è dovuta imposta di registro.
Per il rilascio dell’attestazione non è dovuta imposta di bollo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 20.4.2018 n. 31 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Cedolare al 10% sui contratti concordati solo con attestazione" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego