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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW   Data : 27/04/2018
I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW
Secondo l'interpello DRE Lombardia n. 956-39/2018, le criptovalute (tra cui vi sono i bitcoin) devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW. In particolare, all'interno di questo quadro la criptovaluta:
- deve essere segnalata nella colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»);
- possiede un controvalore in euro che deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata.
Si afferma anche che le persone fisiche che detengono le criptovalute fuori dalla sfera imprenditoriale applicano le disposizioni riguardanti le valute estere.
Di conseguenza, si applica il co. 1-ter dell'art. 67 del TUIR, con il quale viene stabilito che le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d'imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego