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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW   Data : 27/04/2018
I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW
Secondo l'interpello DRE Lombardia n. 956-39/2018, le criptovalute (tra cui vi sono i bitcoin) devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW. In particolare, all'interno di questo quadro la criptovaluta:
- deve essere segnalata nella colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»);
- possiede un controvalore in euro che deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata.
Si afferma anche che le persone fisiche che detengono le criptovalute fuori dalla sfera imprenditoriale applicano le disposizioni riguardanti le valute estere.
Di conseguenza, si applica il co. 1-ter dell'art. 67 del TUIR, con il quale viene stabilito che le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d'imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego