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09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
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Titolo: I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW   Data : 27/04/2018
I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW
Secondo l'interpello DRE Lombardia n. 956-39/2018, le criptovalute (tra cui vi sono i bitcoin) devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW. In particolare, all'interno di questo quadro la criptovaluta:
- deve essere segnalata nella colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»);
- possiede un controvalore in euro che deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata.
Si afferma anche che le persone fisiche che detengono le criptovalute fuori dalla sfera imprenditoriale applicano le disposizioni riguardanti le valute estere.
Di conseguenza, si applica il co. 1-ter dell'art. 67 del TUIR, con il quale viene stabilito che le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d'imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego