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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW   Data : 27/04/2018
I Bitcoin si dichiarano nel quadro RW
Secondo l'interpello DRE Lombardia n. 956-39/2018, le criptovalute (tra cui vi sono i bitcoin) devono essere oggetto di comunicazione attraverso il quadro RW. In particolare, all'interno di questo quadro la criptovaluta:
- deve essere segnalata nella colonna 3 («codice individuazione bene») con il «14» («Altre attività estere di natura finanziaria»);
- possiede un controvalore in euro che deve essere determinato al 31 dicembre del periodo di riferimento, al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata.
Si afferma anche che le persone fisiche che detengono le criptovalute fuori dalla sfera imprenditoriale applicano le disposizioni riguardanti le valute estere.
Di conseguenza, si applica il co. 1-ter dell'art. 67 del TUIR, con il quale viene stabilito che le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d'imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego