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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti   Data : 27/04/2018
INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti
Con la circ. 20.4.2018 n. 66, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a seguito delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con il DM 24.2.2016.
In particolare, l'INPS evidenzia una prima novità costituita dalla possibilità, per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, mentre la disciplina previgente fissava a tale età il limite massimo per la fruizione.
In secondo luogo, si evidenzia come, invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorra dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso nel nostro Paese nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Fonte: Circolare INPS 20.4.2018 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Gestione separata, per l’indennità di maternità non conta l’età del minore adottato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego