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25/11/2015 L’INPS fornisce chiarimenti sui controlli in agricoltura S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
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26/11/2015 Istituito il codice tributo per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
25/11/2015 Bilanci – il nuovo modello internazionale XBRL S.M.Perego
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25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego

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Titolo: INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti   Data : 27/04/2018
INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti
Con la circ. 20.4.2018 n. 66, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a seguito delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con il DM 24.2.2016.
In particolare, l'INPS evidenzia una prima novità costituita dalla possibilità, per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, mentre la disciplina previgente fissava a tale età il limite massimo per la fruizione.
In secondo luogo, si evidenzia come, invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorra dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso nel nostro Paese nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Fonte: Circolare INPS 20.4.2018 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Gestione separata, per l’indennità di maternità non conta l’età del minore adottato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego