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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti   Data : 27/04/2018
INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti
Con la circ. 20.4.2018 n. 66, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a seguito delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con il DM 24.2.2016.
In particolare, l'INPS evidenzia una prima novità costituita dalla possibilità, per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, mentre la disciplina previgente fissava a tale età il limite massimo per la fruizione.
In secondo luogo, si evidenzia come, invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorra dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso nel nostro Paese nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Fonte: Circolare INPS 20.4.2018 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Gestione separata, per l’indennità di maternità non conta l’età del minore adottato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego