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Data Titolo Sezione Autore
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti   Data : 27/04/2018
INPS – Forniti i chiarimenti sui congedi parentali per adozioni o affidamenti
Con la circ. 20.4.2018 n. 66, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione dell'indennità di maternità e paternità nei casi di adozione o affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a seguito delle novità introdotte dal Ministero del Lavoro con il DM 24.2.2016.
In particolare, l'INPS evidenzia una prima novità costituita dalla possibilità, per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, di chiedere l'indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, mentre la disciplina previgente fissava a tale età il limite massimo per la fruizione.
In secondo luogo, si evidenzia come, invece, per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorra dall'ingresso del minore in Italia e non più dall'ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell'ingresso nel nostro Paese nei casi di permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore e agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.
Fonte: Circolare INPS 20.4.2018 n. 66 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2018 - "Gestione separata, per l’indennità di maternità non conta l’età del minore adottato" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego