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26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
22/02/2016 Al via il nuovo DOCFA per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB   Data : 27/04/2018
Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB
L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale perfezionata ai sensi dell'art. 1 co. 566 della L. 232/2016 retroagisce, quanto ad effetti, all'1.1.2017. Pertanto, occorre neutralizzare i costi e i ricavi relativi all'immobile imputati al reddito d'impresa nel periodo che va dall'1.1.2017 alla data dell'estromissione, iscrivendo invece il reddito dell'immobile nel quadro RB del modello REDDITI con riferimento a tutto l'anno solare (per tutto l'anno solare, infatti, l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dalla persona).
La liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze avviene nell'apposito prospetto del quadro RQ, nel quale occorre evidenziare in modo distinto il valore normale (o catastale) dell'immobile estromesso, il suo costo fiscalmente riconosciuto e la base imponibile, calcolata per differenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2018 - "I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego