Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/03/2010 Saldo IVA 2009 news S.M.Perego
06/04/2010 Fruizione bonus DL 40/2010 news S.M.Perego
30/04/2010 IRAP news S.M.Perego
30/04/2010 Unico 2010 news S.M.Perego
30/04/2010 Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta news S.M.Perego
13/05/2010 INTRASTA tramite Entratel news S.M.Perego
18/05/2010 STUDI DI SETTORE news S.M.Perego
25/05/2010 Spese di vitto e alloggio news S.M.Perego
28/05/2010 Pubblicato Gerico news S.M.Perego
28/05/2010 Detrazioni 55% news S.M.Perego

Records 91 to 100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB   Data : 27/04/2018
Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB
L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale perfezionata ai sensi dell'art. 1 co. 566 della L. 232/2016 retroagisce, quanto ad effetti, all'1.1.2017. Pertanto, occorre neutralizzare i costi e i ricavi relativi all'immobile imputati al reddito d'impresa nel periodo che va dall'1.1.2017 alla data dell'estromissione, iscrivendo invece il reddito dell'immobile nel quadro RB del modello REDDITI con riferimento a tutto l'anno solare (per tutto l'anno solare, infatti, l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dalla persona).
La liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze avviene nell'apposito prospetto del quadro RQ, nel quale occorre evidenziare in modo distinto il valore normale (o catastale) dell'immobile estromesso, il suo costo fiscalmente riconosciuto e la base imponibile, calcolata per differenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2018 - "I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego