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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
05/08/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
05/08/2015 Il 730 Precompilato S.M.Perego
05/08/2015 Registro telematico degli oli - Prima guida operativa per una corretta tenuta e compilazione (Guida Min. Politiche agricole, alimentari e forestali 3.8.2015) S.M.Perego
05/08/2015 Contratti di solidarietà - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per il 2015 S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB   Data : 27/04/2018
Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB
L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale perfezionata ai sensi dell'art. 1 co. 566 della L. 232/2016 retroagisce, quanto ad effetti, all'1.1.2017. Pertanto, occorre neutralizzare i costi e i ricavi relativi all'immobile imputati al reddito d'impresa nel periodo che va dall'1.1.2017 alla data dell'estromissione, iscrivendo invece il reddito dell'immobile nel quadro RB del modello REDDITI con riferimento a tutto l'anno solare (per tutto l'anno solare, infatti, l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dalla persona).
La liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze avviene nell'apposito prospetto del quadro RQ, nel quale occorre evidenziare in modo distinto il valore normale (o catastale) dell'immobile estromesso, il suo costo fiscalmente riconosciuto e la base imponibile, calcolata per differenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2018 - "I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego