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20/05/2016
03/09/2009 news
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego
24/04/2019 Anche i tributaristi sono obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego

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Titolo: Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB   Data : 27/04/2018
Gli immobili estromessi dall’impresa si dichiarano nel quadro RB
L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale perfezionata ai sensi dell'art. 1 co. 566 della L. 232/2016 retroagisce, quanto ad effetti, all'1.1.2017. Pertanto, occorre neutralizzare i costi e i ricavi relativi all'immobile imputati al reddito d'impresa nel periodo che va dall'1.1.2017 alla data dell'estromissione, iscrivendo invece il reddito dell'immobile nel quadro RB del modello REDDITI con riferimento a tutto l'anno solare (per tutto l'anno solare, infatti, l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dalla persona).
La liquidazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze avviene nell'apposito prospetto del quadro RQ, nel quale occorre evidenziare in modo distinto il valore normale (o catastale) dell'immobile estromesso, il suo costo fiscalmente riconosciuto e la base imponibile, calcolata per differenza.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.4.2018 - "I proventi degli immobili estromessi si dichiarano nel quadro RB" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego