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17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego

Records 1041 to 1050 of 2397
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Titolo: On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC   Data : 30/04/2018
On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC
Con il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, sono state analizzate dal CNDCEC e dalla FNC le principali novità della nuova normativa europea, che troverà applicazione dal prossimo 25.5.2018, con particolare riguardo ai riflessi operativi per gli studi professionali.
Al documento è stata allegata anche una check list di base da utilizzare per la valutazione del livello di adeguamento.
Nello specifico, con riferimento ai fascicoli di studio, il documento precisa che non occorre utilizzare numeri identificativi per i propri clienti (al posto del nome), quanto piuttosto adottare opportune modalità per l’accesso ai soggetti autorizzati al trattamento nei casi e per le finalità previsti.
Circa il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), la sua nomina per i trattamenti effettuati dai liberi professionisti operanti in forma individuale non è obbligatoria, ma la sua designazione, alla luce del principio di “accountability”, potrebbe essere opportuna. Viene “suggerita” almeno l’indicazione di un Referente GDPR, al fine, fra l’altro, di consentire un migliore e agevole esercizio dei diritti degli interessati.
Si raccomanda, poi, l’adozione del registro dei trattamenti, anche se non è obbligatorio per gli studi professionali.
Fonte: Documento CNDCEC-FNC aprile 2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2018 - "Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego