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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego
15/05/2019 La trasmissione telematica dei corrispettivi può essere anticipata S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
04/07/2016 La vendita di tartufi è sempre soggetta a ritenuta S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
05/02/2016 La voluntary disclosure si estende alla dichiarazione di successione S.M.Perego
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego

Records 1401 to 1410 of 2397
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Titolo: On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC   Data : 30/04/2018
On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC
Con il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, sono state analizzate dal CNDCEC e dalla FNC le principali novità della nuova normativa europea, che troverà applicazione dal prossimo 25.5.2018, con particolare riguardo ai riflessi operativi per gli studi professionali.
Al documento è stata allegata anche una check list di base da utilizzare per la valutazione del livello di adeguamento.
Nello specifico, con riferimento ai fascicoli di studio, il documento precisa che non occorre utilizzare numeri identificativi per i propri clienti (al posto del nome), quanto piuttosto adottare opportune modalità per l’accesso ai soggetti autorizzati al trattamento nei casi e per le finalità previsti.
Circa il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), la sua nomina per i trattamenti effettuati dai liberi professionisti operanti in forma individuale non è obbligatoria, ma la sua designazione, alla luce del principio di “accountability”, potrebbe essere opportuna. Viene “suggerita” almeno l’indicazione di un Referente GDPR, al fine, fra l’altro, di consentire un migliore e agevole esercizio dei diritti degli interessati.
Si raccomanda, poi, l’adozione del registro dei trattamenti, anche se non è obbligatorio per gli studi professionali.
Fonte: Documento CNDCEC-FNC aprile 2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2018 - "Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego