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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC   Data : 30/04/2018
On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC
Con il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, sono state analizzate dal CNDCEC e dalla FNC le principali novità della nuova normativa europea, che troverà applicazione dal prossimo 25.5.2018, con particolare riguardo ai riflessi operativi per gli studi professionali.
Al documento è stata allegata anche una check list di base da utilizzare per la valutazione del livello di adeguamento.
Nello specifico, con riferimento ai fascicoli di studio, il documento precisa che non occorre utilizzare numeri identificativi per i propri clienti (al posto del nome), quanto piuttosto adottare opportune modalità per l’accesso ai soggetti autorizzati al trattamento nei casi e per le finalità previsti.
Circa il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), la sua nomina per i trattamenti effettuati dai liberi professionisti operanti in forma individuale non è obbligatoria, ma la sua designazione, alla luce del principio di “accountability”, potrebbe essere opportuna. Viene “suggerita” almeno l’indicazione di un Referente GDPR, al fine, fra l’altro, di consentire un migliore e agevole esercizio dei diritti degli interessati.
Si raccomanda, poi, l’adozione del registro dei trattamenti, anche se non è obbligatorio per gli studi professionali.
Fonte: Documento CNDCEC-FNC aprile 2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2018 - "Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego