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15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC   Data : 30/04/2018
On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC
Con il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, sono state analizzate dal CNDCEC e dalla FNC le principali novità della nuova normativa europea, che troverà applicazione dal prossimo 25.5.2018, con particolare riguardo ai riflessi operativi per gli studi professionali.
Al documento è stata allegata anche una check list di base da utilizzare per la valutazione del livello di adeguamento.
Nello specifico, con riferimento ai fascicoli di studio, il documento precisa che non occorre utilizzare numeri identificativi per i propri clienti (al posto del nome), quanto piuttosto adottare opportune modalità per l’accesso ai soggetti autorizzati al trattamento nei casi e per le finalità previsti.
Circa il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), la sua nomina per i trattamenti effettuati dai liberi professionisti operanti in forma individuale non è obbligatoria, ma la sua designazione, alla luce del principio di “accountability”, potrebbe essere opportuna. Viene “suggerita” almeno l’indicazione di un Referente GDPR, al fine, fra l’altro, di consentire un migliore e agevole esercizio dei diritti degli interessati.
Si raccomanda, poi, l’adozione del registro dei trattamenti, anche se non è obbligatorio per gli studi professionali.
Fonte: Documento CNDCEC-FNC aprile 2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2018 - "Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego