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21/04/2016 Gli impianti fotovoltaici perdono la rendita catastale se funzionali al processo produttivo S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego

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Titolo: On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC   Data : 30/04/2018
On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC
Con il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali”, sono state analizzate dal CNDCEC e dalla FNC le principali novità della nuova normativa europea, che troverà applicazione dal prossimo 25.5.2018, con particolare riguardo ai riflessi operativi per gli studi professionali.
Al documento è stata allegata anche una check list di base da utilizzare per la valutazione del livello di adeguamento.
Nello specifico, con riferimento ai fascicoli di studio, il documento precisa che non occorre utilizzare numeri identificativi per i propri clienti (al posto del nome), quanto piuttosto adottare opportune modalità per l’accesso ai soggetti autorizzati al trattamento nei casi e per le finalità previsti.
Circa il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), la sua nomina per i trattamenti effettuati dai liberi professionisti operanti in forma individuale non è obbligatoria, ma la sua designazione, alla luce del principio di “accountability”, potrebbe essere opportuna. Viene “suggerita” almeno l’indicazione di un Referente GDPR, al fine, fra l’altro, di consentire un migliore e agevole esercizio dei diritti degli interessati.
Si raccomanda, poi, l’adozione del registro dei trattamenti, anche se non è obbligatorio per gli studi professionali.
Fonte: Documento CNDCEC-FNC aprile 2018 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2018 - "Dal CNDCEC le indicazioni operative sul GDPR" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego