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Titolo: Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni   Data : 02/05/2018
Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni
In vista dell'introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsto dalla legge di bilancio 2018 a partire dall'1.1.2019 (e in via anticipata dall'1.7.2018 per alcune tipologie di operazioni), l'Agenzia delle Entrate, con provv. 30.4.2018 n. 89757, ha definito le regole di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Tra le novità più rilevanti si evidenziano:
- la possibilità di emettere le fatture mediante nuovi servizi gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (una procedura web, una "app" per dispositivi mobili e un software da installare su PC);
- la possibilità, per chi emette la fattura, di acquisire automaticamente i dati di fatturazione della controparte mediante la lettura di un QR-code rilasciato a quest'ultima dall'Agenzia delle Entrate;
- la possibilità di comunicare all'Agenzia medesima, mediante apposito servizio di registrazione, l'indirizzo telematico (ossia una PEC o un "codice destinatario") presso il quale il soggetto intende ricevere i documenti elettronici.
Con il medesimo provvedimento, sono state approvate anche le regole tecniche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfronataliere. Anche tale comunicazione è stata prevista dalla legge di bilancio 2018 con decorrenza dal 2019.
Inoltre la circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8/E contiene chiarimenti in merito al nuovo obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti per autotrazione.
Nel documento di prassi è stato precisato come non sia obbligatorio indicare, all'interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante. Sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica. Ciò garantirà in ogni caso la possibilità di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, elemento utile per la deducibilità ai fini delle imposte dirette.
Altra indicazione importante concerne il fatto che la fattura dovrà essere necessariamente emessa in formato elettronico laddove, insieme al carburante, vengano ceduti altri beni o forniti ulteriori servizi come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc.
Nella circolare è poi dedicata un'ampia pagina agli strumenti di pagamento. Interessante, in particolare, la precisazione dell'Agenzia secondo cui "non può negarsi l'idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa". In presenza degli altri elementi previsti dal TUIR (inerenza, competenza, congruità), sarà consentita, quindi, la deduzione anche ai fini delle imposte dirette.
Sia la circolare che il provvedimento assegnano al cedente/prestatore numerosi obblighi che sviliscono il principio di semplificazione in quanto si devono fare carico di trasmettere, successivamente alle segnalazioni pervenute dallo SdI, di rintracciare i cessionari/committenti anche in una fase successiva per notificare loro eventuali comunicazione e/o scarti segnalati dallo SdI. Il problema può sorgere proprio nei confronti di quei cedenti/prestatori che effettuano interventi sporadici, si veda per esempio un rifornimento di carburante in autostrada, diventa praticamente impossibile per il gestore dell’impianto rintracciare il committente per notificargli qualsiasi cosa. La circolare non entra nel merito dello scarto segnalato dallo SdI che a differenza del rifiuto attualmente presente nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della PA consente al cedente/emittente/trasmittente di intervenire per la correzione del rifiuto e correggere i dati che lo hanno generato senza dover emettere note di credito e nuove fatture. Si segnala inoltre che in presenza di scarto la fattura si considera come non emessa ma il cedente prestatore l’incasso l’ha, a tutti gli effetti, avuto al momento della cessione e/o trasmissione e ciò può creare dei problemi da un punto di vista fiscale ma anche sulla veridicità della tenuta della contabilità in quanto a fronte di un incasso effettuano manca la relativa fattura emessa.
Fonte: Essepigroup.it - Perego - art. 1 co. 909 L. 27.12.2017 n. 205 - Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 89757 - Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018 n. 8/E - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Approvate le nuove regole per la fatturazione elettronica tra “privati”" - Cosentino - La Grutta - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Niente targa nella fattura elettronica per la cessione del carburante" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego