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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo   Data : 02/05/2018
Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo
A partire dal 2.5.2018, i contribuenti, per i quali è resa disponibile la dichiarazione precompilata, possono:
- accettare i modelli 730/2018 precompilati, così come predisposti dall'Agenzia delle Entrate, oppure modificarli effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché procedere con il relativo invio;
- modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, per i quali, invece, è possibile procedere con l'invio all'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10.5.2018.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell'accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Al contrario, l'esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Occorre considerare che a fronte del fatto che il contribuente negli anni precedenti non abbia portato in detrazione le spese mediche rimborsate, anche in anni differenti, da fondi e casse di assistenza, gli importi ottenuti a rimborso figurano tra i rediti da tassare nella precompilata ad aliquote IRPEF superiori al 19%, aliquote con la quale le spese mediche sono portate in detrazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Da domani è possibile accettare i 730 precompilati" - Negro – Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego