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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
21/12/2017 La notifica ad un solo condebitore interrompe la decadenza dei termini S.M.Perego
22/12/2017 Pronte le lettere di invito alla “compliance” anche per il quadro RW S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo   Data : 02/05/2018
Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo
A partire dal 2.5.2018, i contribuenti, per i quali è resa disponibile la dichiarazione precompilata, possono:
- accettare i modelli 730/2018 precompilati, così come predisposti dall'Agenzia delle Entrate, oppure modificarli effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché procedere con il relativo invio;
- modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, per i quali, invece, è possibile procedere con l'invio all'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10.5.2018.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell'accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Al contrario, l'esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Occorre considerare che a fronte del fatto che il contribuente negli anni precedenti non abbia portato in detrazione le spese mediche rimborsate, anche in anni differenti, da fondi e casse di assistenza, gli importi ottenuti a rimborso figurano tra i rediti da tassare nella precompilata ad aliquote IRPEF superiori al 19%, aliquote con la quale le spese mediche sono portate in detrazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Da domani è possibile accettare i 730 precompilati" - Negro – Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego