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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo   Data : 02/05/2018
Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo
A partire dal 2.5.2018, i contribuenti, per i quali è resa disponibile la dichiarazione precompilata, possono:
- accettare i modelli 730/2018 precompilati, così come predisposti dall'Agenzia delle Entrate, oppure modificarli effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché procedere con il relativo invio;
- modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, per i quali, invece, è possibile procedere con l'invio all'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10.5.2018.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell'accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Al contrario, l'esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Occorre considerare che a fronte del fatto che il contribuente negli anni precedenti non abbia portato in detrazione le spese mediche rimborsate, anche in anni differenti, da fondi e casse di assistenza, gli importi ottenuti a rimborso figurano tra i rediti da tassare nella precompilata ad aliquote IRPEF superiori al 19%, aliquote con la quale le spese mediche sono portate in detrazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Da domani è possibile accettare i 730 precompilati" - Negro – Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego