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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo   Data : 02/05/2018
Da 2 maggio è possibile confermare la precompilata ma CAF e intermediari ancora nel limbo
A partire dal 2.5.2018, i contribuenti, per i quali è resa disponibile la dichiarazione precompilata, possono:
- accettare i modelli 730/2018 precompilati, così come predisposti dall'Agenzia delle Entrate, oppure modificarli effettuando specifiche variazioni e integrazioni dei dati inseriti, nonché procedere con il relativo invio;
- modificare i modelli REDDITI PF 2018 precompilati, per i quali, invece, è possibile procedere con l'invio all'Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 10.5.2018.
La scelta di accettare o di modificare i dati della dichiarazione precompilata produce effetti anche ai fini dell'accertamento. Infatti, per i contribuenti che presentano il modello 730 precompilato - direttamente o tramite il sostituto d'imposta - senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sono effettuati i controlli formali (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.
Al contrario, l'esclusione del controllo formale non opera laddove venga modificata la dichiarazione precompilata e le variazioni incidano sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Occorre considerare che a fronte del fatto che il contribuente negli anni precedenti non abbia portato in detrazione le spese mediche rimborsate, anche in anni differenti, da fondi e casse di assistenza, gli importi ottenuti a rimborso figurano tra i rediti da tassare nella precompilata ad aliquote IRPEF superiori al 19%, aliquote con la quale le spese mediche sono portate in detrazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Da domani è possibile accettare i 730 precompilati" - Negro – Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego