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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”   Data : 02/05/2018
Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 19.4.2018, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l'anno 2018, va applicato il coefficiente 1,01.
Fonte: art. 1 DM 19.4.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Nuovi coefficienti 2018 per i fabbricati del gruppo catastale D" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego