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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”   Data : 02/05/2018
Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D”
Il DM 19.4.2018, in attuazione dell'art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
L'aggiornamento è stato definito tenendo conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile va determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi il relativo coefficiente di aggiornamento. Per l'anno 2018, va applicato il coefficiente 1,01.
Fonte: art. 1 DM 19.4.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze - Il Quotidiano del Commercialista del 1.5.2018 - "Nuovi coefficienti 2018 per i fabbricati del gruppo catastale D" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego